Che differenza c’è tra un giornalista professionista e un pubblicista?

Il giornalista professionista è iscritto all’Ordine dei giornalisti, ha svolto un periodo di praticantato retribuito in una redazione o ha frequentato una scuola di giornalismo per poter accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Una volta entrato nell’albo, il giornalista non può svolgere lavori differenti da quello editoriale, pena l’espulsione.

Il giornalista pubblicista è iscritto anche lui all’Ordine dei giornalisti, ma in un albo differente.  Può avere un excursus professionale diverso, per legge è qualcuno che non svolge l’attività di giornalista in maniera esclusiva e che quindi può essere iscritto anche ad altre casse previdenziali e svolgere lavori disparati o collegati al settore, come attività di comunicazione nei social media o sviluppo contenuti per il web, ma anche lavori di alta specializzazione in ambiti specifici.

I collaboratori di redazioni specializzate che sono professionisti in altri settori, ad esempio, rientrano in questa categoria professionale in quanto non esercitano la professione giornalistica in maniera esclusiva.

Un pubblicista può, se può dimostrare di svolgere attività giornalistica in maniera esclusiva e continuativa, intraprendere il praticantato o avvalersi del ricongiungimento professionale, accedendo così all’esame di Stato; questo lo andrà a tutelare maggiormente nella definizione di un contratto di assunzione. I giornalisti professionisti, infatti, fanno riferimento a un contratto collettivo nazionale.

Nella libera professione, per un giornalista che si occupa di ufficio stampa, purtroppo, iscriversi all’albo professionale può essere al giorno d’oggi limitante per la propria attività lavorativa non pemettendo, in linea teorica, di poter svolgere attività che non sia strettamente redazionale (quindi i contenuti per i social media non sarebbero inclusi).

Per evitare eccessive disparità formative tra pubblicisti e professionisti, l’Ordine dei giornalisti ha istituito dal 2013 l’obbligo della formazione continuativa.

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